Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 10/01/2005 n. 9

e) alla aggiudicazione del primo affidamento, il Consorzio stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni di euro per la Classifica I, a quindici milioni di euro per la Classifica II, a trenta milioni di euro per la Classifica III di qualificazione. Tale importo sarà ridotto del trenta per cento, qualora il requisito di cui all'articolo 20quinquies, comma 2, lettera a), sia pari ad un valore compreso tra il quindici ed il venti per cento, ovvero del cinquanta per cento qualora il suddetto requisito sia superiore al venti per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'importo è ridotto del trenta per cento qualora il requisito sia superiore al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore al quaranta per cento;

f) il Consorzio stabile ha facoltà di costituire una società di progetto, alla quale si applica, tra l'altro, il regime di responsabilità previsto dal presente decreto. Ove non si avvalga di tale facoltà il Consorzio stabile deve comunque adeguare il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando, ove superiore a quello di cui alla lettera e).

4. I Consorzi di cooperative possono conferire le attività di contraente generale di cui siano aggiudicatari, esclusivamente a propri consorziati ammessi al sistema di qualificazione, per qualunque classifica. In tale caso:

a) la prevista assegnazione delle attività deve essere comunicata dal Consorzio in sede di qualifica e, per le aste pubbliche, in sede di offerta;

b) le Imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;

c) i requisiti delle Imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal Consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi dell'articolo 20-octies;

d) il Consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta solidalmente responsabile con la Cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di più di una Cooperativa, si procede alla costituzione di una società di progetto ai sensi del presente decreto. Nel caso in cui il Consorzio non partecipi alla Società di progetto, rimane comunque responsabile in solido con le Cooperative assegnatarie e con la Società di progetto, ovvero con la sola Società di progetto ove siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al presente decreto.

Art. 20-septies Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia

1. Alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione europea, nonchè a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

2. Per le imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente decreto legislativo non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Esse si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione al sistema e la partecipazione delle imprese italiane alle gare, ivi inclusi quelli eventualmente necessari per conseguire le attestazioni di cui all'articolo 20quinquies, comma 5.

Art. 20-octies Norme di partecipazione alla gara

1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:

a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo 20-quater; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali è sempre espletata;

b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati ed idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;

c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacità tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere nel rispetto delle previsioni della citata direttiva 93/37/CEE del consiglio, del 14 giugno 1993, e delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di lavori analoghi, ove richiesto dal bando di gara, potrà essere documentata dalle imprese affidatarie designate ovvero dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con le modalità dell'articolo 20-quinquies, comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34:

a) organismi edilizi (OG1) ;

b) opere per la mobilità su gomma e su ferro (OG3 e OG4)

c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6)

d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8)

e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11)

f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13)

3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti aggiudicatori indicano, negli atti contrattuali, le specifiche qualificazioni anche specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori delle lavorazioni più complesse. A tali qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2.

4. Ad integrazione dei criteri indicati all'articolo 10, comma 4, fanno parte degli elementi da individuare da parte dei soggetti aggiudicatori ai fini degli affidamenti a contraenti generali con il sistema della offerta economicamente più vantaggiosa:

a) la maggiore entità di lavori e servizi che il contraente generale si impegna ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del presente decreto. Ai fini predetti rilevano esclusivamente gli affidamenti di lavori aventi singolarmente entità superiore al cinque per cento dell'importo di aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere specialistiche ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge quadro aventi singolarmente entità superiore al tre per cento del predetto importo, nonchè gli affidamenti di servizi di ingegneria, gestione, programmazione e controllo qualità, che il Contraente generale intende affidare a terzi;

b) la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato è in grado di offrire.

5. Ai fini dell'articolo 9, comma 7, del presente decreto, la quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie che devono essere indicate in sede di offerta, si intende riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non esegue con mezzi propri.

6. I soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono istituire il proprio sistema di qualificazione secondo le previsioni del medesimo decreto legislativo. A tale fine i soggetti aggiudicatori ammettono al sistema i Contraenti generali qualificati a norma del presente decreto e dotati, inoltre, delle eventuali qualificazioni specifiche individuate dal soggetto aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi alle previsioni dei commi 1 e 2.

7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993. E' fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di un'associazione temporanea o Consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio, anche stabile.

8. Per gli appalti concorso e le gare da aggiudicare alla offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori classificati; i premi devono essere limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e possono essere accordati per un valore complessivo massimo dell'uno virgola cinque per cento dell'importo a base di gara, in caso di appalto concorso, e dello zero virgola sessanta per cento, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa.

9. I Contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui al presente decreto ovvero dimostrata ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 2, possono partecipare alla gara in associazione o Consorzio con altre imprese purchè queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 2. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.

10. Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto aggiudicatore può provvedere in via di autotutela all'annullamento della aggiudicazione intervenuta.

Art. 20-nonies Gestione del sistema di qualificazione

1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La durata dell'efficacia della attestazione è pari a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione è rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.

3. La attestazione di cui al comma 1 è necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di contraente generale a decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si farà riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto applicabili. Le ulteriori modalità tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio della attestazione, saranno regolate con provvedimento ministeriale.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una commissione per l'esame dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione; le spese della Commissione sono anticipate dai ricorrenti e poste a carico della parte soccombente, in conformità alle previsioni di apposito regolamento emanato di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora dovesse risultare soccombente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una Commissione consultiva alla quale partecipano rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative nel settore, dei maggiori committenti di opere di preminente interesse nazionale ed esperti del settore, nonchè dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il monitoraggio dell'applicazione del presente decreto. La Commissione ha accesso alle informazioni di cui all'articolo 20decies. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non è corrisposto alcun compenso o rimborso per le spese dei componenti.

Art. 20-decies Obbligo di comunicazione

1. Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente generale e di subappalto degli appaltatori del contraente generale, devono essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo all'osservatorio sui lavori pubblici, costituito presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonchè agli osservatori regionali dei lavori pubblici, sul cui territorio insistono le opere. L'osservatorio sui lavori pubblici e gli osservatori regionali mettono a disposizione i dati agli altri Enti ed organismi interessati.

 

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